Ordinanza n. 73 del 1962
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 73

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 6 settembre 1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720, promosso con ordinanza 4 maggio 1961 dal Tribunale di Bari nel Procedimento civile vertente tra Lacava Rosalba e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avvocato Gabriele Pansa, per la Lacava, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma fondiaria.

Il Tribunale di Bari con l'ordinanza di rimessione ha proposto alla Corte la questione di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 6 settembre 1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720, osservando che l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania nel determinare la consistenza terriera della Lacava ha preso in considerazione le variazioni di coltura n. 188 del 1 dicembre 1949 e n. 1211 del 15 marzo 1950, di epoca cioè successiva al 15 novembre 1949, data questa fissata come termine invalicabile dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, agli effetti della determinazione della consistenza dei terreni soggetti ad esproprio. La Corte ritiene che per la soluzione della questione di legittimità, come sopra enunciata, siano necessari ulteriori accertamenti da parte del Tribunale in ordine alle indicate variazioni, diretti a precisare la natura (se a domanda o d'ufficio), le date in cui sono state eseguite le verifiche catastali che hanno dato luogo alle variazioni, la portata (se in aumento o in diminuzione), nonché le date di efficacia (decorrenza) delle variazioni medesime ai sensi del R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418; elementi questi che non é dato trarre con la necessaria compiutezza dal documento tenuto presente dal Tribunale (estratto storico catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Matera del 28 gennaio 1961), il quale attesta soltanto le date in cui sono state riportate in catasto le variazioni in parola.

Ai fini degli accertamenti di cui sopra é necessario acquisire ai documenti di causa le note di variazione n. 188 del 1 dicembre 1949 e n. 1211 del 15 marzo 1950 con indicazione delle date in cui le stesse risultano notificate alla Lacava e, qualora si tratti di variazioni disposte a domanda dell'interessata, con precisazione delle date sotto le quali le domande furono presentate e se la presentazione avvenne in termini; se, infine, furono prodotti reclami e il loro esito:  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1962.